Secondo il principio di
separazione dei poteri dello
Stato, il
potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "
governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di applicare le
leggi, distinto dal
potere legislativo, che è il potere di fare le
leggi (legiferare), e dal
potere giudiziario che è invece il potere di giudicare ed eventualmente punire chi non rispetta le leggi. Il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità.