Per
galleggiante si intende, ai sensi del
Codice della navigazione, una costruzione galleggiante mobile, che sia adibita a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, come ad esempio
draghe,
pontoni, bighe,
chiatte. Pertanto non rientrano nell'ambito di tale definizione i galleggianti fissi come le
boe di segnalazione, i
fari galleggianti e i
pontili galleggianti fissi, e neanche altri edifici galleggianti, quando sono saldamente assicurati alla
riva: essi sono reputati
beni immobili (
art. 812 C.C.).