Per
maggiore età si intende, in
diritto, e in particolare in
diritto civile, l'età alla quale il soggetto acquisisce in linea di principio la
capacità di agire, cioè la capacità di porre in essere in autonomia
contratti e altri
negozi giuridicamente validi. Tale capacità è distinta dalla mera
capacità giuridica, che invece è semplicemente la titolarità in astratto di diritti e doveri.
Colui che ha raggiunto la maggiore età viene detto
maggiorenne, mentre colui che non l'ha raggiunta, il
minorenne, sebbene sia a tutti gli effetti un soggetto di diritto, necessita generalmente dell'assistenza di un maggiorenne per compiere gli atti necessari a esercitare i diritti di cui è titolare, fatti salvi i casi in cui i singoli
ordinamenti prevedono un'età inferiore, ad esempio per svolgere un'
attività lavorativa o per i cosiddetti diritti esistenziali, oppure per esercitare gli obblighi di custodia, potestà, tutela o responsabilità, a seconda dell'ordinamento, nei confronti dei figli.
La
legge può altresì prevedere l'istituto dell'
emancipazione, che consiste nell'attribuzione anticipata della capacità di agire
de iure o
sub iudice, sebbene solitamente con alcune limitazioni, al verificarsi di determinate condizioni. In
Italia ad esempio il minore è emancipato di diritto quando contragga
matrimonio oppure quando diventi, in determinate circostanze, amministratore dell'
impresa familiare.